Decreto-legge 18 maggio 2021, n.65 recante “Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il provvedimento in titolo è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 117 del 18 maggio 2021 ed in vigore dallo stesso giorno, facciamo una sintesi del c.d. “COPRIFUOCO”:
IN ZONA BIANCA: non viene contemplato dalla normativa, quindi non si è vincolati a nessun orario di rientro.
IN ZONA GIALLA: rientriamo nella categoria in cui si limitano gli spostamenti per come segue: – – dal 18 maggio al 6 giugno 2021 dalle ore 23:00 alle ore 5:00 del giorno successivo (fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute);
− dal 7 giugno al 20 giugno 2021 dalle ore 24:00 alle ore 5:00 del giorno successivo (dal 21 giugno cessa di applicarsi ogni limitazione); – Dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2 del decreto- legge n. 19 del 2020, come rideterminati dal presente articolo 1 del D.L. in titolo.
Poniamo un esempio in zona arancione/rossa dal 7 giugno 2021, l’orario di rientro è fissato dal D.L. alle ore 23:00
Le violazioni delle disposizioni del provvedimento è sanzionata amministrativamente ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge n. 19 del 2020.