Il Decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli aggiudicatori aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.
In particolare l’art. 163 disciplina i lavori di somma urgenza con dei tempi di attuazione da rispettare visto che trattasi di lavori per salvaguardare l’incolumità pubblica, ebbene l’amministrazione Comunale con determina n. 164 in data 29/12/2017 avente come oggetto “ Interventi di somma urgenza (art. 163 DL.vo 50/2016 e ss.mm.ii.) aveva previsto la manutenzione urgente di caditoie stradali dissestate in via Miramare”; e leggendo l’oggetto nulla da eccepire ma andando a visionare il documento notiamo che il verbale viene redatto dal responsabile del settore in data 28/08/2017 in piena stagione estiva e caratterizzata da un lungo periodo di siccità ma nel verbale viene indicato “ che necessita urgentemente provvedere a ripristinare lo stato dei luoghi delle caditoie esistenti di via Miramare, tramite pulizia ed eliminazione di tutto il materiale accumulato e che impediscono irrimediabilmente lo smaltimento regolare delle acque piovane oltre alla manutenzione e ripristino dello stato dei luoghi delle caditoie danneggiate e quindi si deve procedere con somma urgenza” .. peccato che la tanta urgenza più volte richiamata nel provvedimento poi così tanto urgente non era, visto che i lavori sono stati affidati in data 29/12/2017 ad una ditta locale per una somma pari a € 9.058,50 (iva inclusa) con i visti di legittimità e copertura finanziaria nella medesima data. Ma il pensiero va oltre perché se il lavoro non era poi così urgente perché utilizzare la procedura di somma urgenza?? Oppure utilizzando tale procedura e poi magari non trova capienza nei pertinenti capitoli di bilancio e lo ritroviamo come debito “fuori bilancio” aumentando il debito comunale ??