GREEN PASS – IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID‐19, SANZIONE ED ESENZIONE.

Art. 9‐bis, co.1 D.L. n. 52/2021 (conv. L. 87/2021) – [introdotto dal D.L. n. 105/2021] A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in “zona bianca” esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID‐19, di cui all’art. 9, co. 2, l’accesso ai seguenti servizi e attività:

a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;

b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5;

c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all’articolo 5‐bis;

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;

e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7;

f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;

g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8‐bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all’articolo 8‐ter, concorsi pubblici.

Art. 9‐bis, co.3 D.L. n. 52/2021, le disposizioni di cui al co. 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e a soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del PCM, …sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni …. Nelle more dell’adozione del predetto decreto, per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

CONDOTTE IMPUTABILI ALLA PERSONA FISICA che abbia violato Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020) e art. 13, co.1 del D.L. n. 52/2021 (conv. Legge 87/2021), in relazione art. 9‐bis, co.1 del D.L. n. 52/2021, l’importo della sanzione per l’ Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 prevede una Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00 entro 60 gg (€ 280 entro 5 gg); ed è ammesso il ricorso al Prefetto entro 60 giorni.

I gestori delle attività commerciali hanno l’obbligo di verificare l’accesso dei soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 come previsto all’art. 9-bis co.4 del D.L. 52/2021, la sanzione non reiterata è di € 400,00 entro 60 gg (€ 280 entro 5 gg), e prevede la chiusura dell’esercizio commerciale sino a 5 gg; ed è ammesso il ricorso al Prefetto entro 60 giorni.