INPS – Circolare n. 115 del 02.08.2021
Articolo 41 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante
“Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Esonero per le assunzioni effettuate con contratto di rioccupazione
(commi da 5 a 9). Prime indicazioni
Al fine di incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in
stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legislativo 14
settembre 2015, n. 150, nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza
epidemiologica, l’articolo 41 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha istituito il c.d. contratto di rioccupazione, quale contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, la cui stipulazione attribuisce al datore di lavoro il diritto a beneficiare, per un periodo massimo di sei mesi, dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali da questi dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base
mensile.Con la presente circolare l’Istituto fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.
Fonte INPS.