L’art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che:
“Il Comune nella commisurazione della tariffa tenga conto dei criteri determinati con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158” , che sancisce che la tariffa della TARI è articolata in utenza domestica e non domestica e i criteri per la sua determinazione sono dettati dall’apposito regolamento in base al quale essa è composta da:
PARTE FISSA – determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio
PARTE VARIABILE – rapportata alle quantità di rifiuti conferiti.
Per quanto riguarda le utenze domestiche:
la PARTE FISSA è determinata in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare
la PARTE VARIABILE è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza (nel caso di impossibilità di misurazione dei rifiuti per singola utenza, è previsto che essa venga determinata applicando uno specifico coefficiente di adattamento).
Per quanto riguarda la QUOTA FISSA, di ciascuna utenza domestica, deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa, mentre la QUOTA VARIABILE è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e va sommato come tale alla parte fissa.
Pertanto la quota variabile deve essere computata una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica senza considerare le pertinenze, in quanto le stesse non producono rifiuti e il metodo di calcolare la quota variabile anche per le pertinenze sono prive di fondamento normativo e che determinano un aumento ingiustificato della TARI, cosi come da chiarimento fornito dal Dipartimento delle Finanze MEF con circ. 1/DF in data 20/11/2017 .
Alcune amministrazioni locali, in alcune circostanze, hanno calcolato l’importo della tassa considerando la quota variabile in relazione sia all’abitazione sia alle pertinenze facendo risultare una modalità di calcolo superiore a quanto dovuto.
ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA SI INVITANO I CITTADINI A VERIFICARE IL RELATIVO METODO DI CALCOLO CHIEDENDO ALLA PROPRIA AMMINISTRAZIONE LOCALE AFFINCHÉ NELL’AVVISO DI PAGAMENTO DEI TRUBUTI ( TARI) VENGA ELENCATA ANALITICAMENTE LA QUOTA FISSA E LA QUOTA VARIABILE INDICANDONE ANCHE LA SUPERFICIE PRESA IN CONSIDERAZIONE PER OGNI TIPOLOGIA DI TARIFFA E COEFFICIENTE DI ADATTAMENTO APPLICATO ( KA E KB), E NON COME AVVIENE OGGI IN MOLTI COMUNI ( AVOLA COMPRESA) DOVE VIENE INDICATO SOLO L’IMPORTO DA PAGARE E CORRISPONDENTE AD UNA SOLA SUPERFICIE DICHIARATA O ACCERTATA , IN CASO DI CALCOLO ERRATO SI PUÒ CHIEDERE LA RESTITUZIONE DELLE SOMME CORRISPOSTE IN PIÙ A FAR DATA DAL 01/01/2014, DATA DI ISTITUZIONE DELLA TARI, SI CONSIGLIA DI RICHIEDERE I DATI CON LA FORMA SCRITTA E PER ANNO DI RIFERIMENTO.
Il Comune di Avola nel regolamento Comunale della TARI approvato in data 24/07/2014 con delibera di giunta n. 28, indica espressamente che i calcolo avviene su tutti i locali qualunque sia destinato l’uso suscettibili di produrre rifiuti (art.5) e nei successivi art. non fanno riferimento all’esclusione delle pertinenze dal calcolo della parte variabile.
Inoltre, a seguito approvazione delle aliquote da applicare per l’anno 2018, sempre nel Comune di Avola, nel piano finanziario 2018 non viene rispettato il criterio imposto dal D.P.R. 158/99 inerente la ripartizione delle spese che determinano la quota fissa e la quota variabile contrariamente a quanto previsto dal regolamento comunale art.8 comma 6.
Seguiranno ulteriori approfondimenti..